CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Scala –
Ultima rampa – A servizio di locale di proprietà esclusiva – Condominialità –
Presunzione – Assenza di titolo contrario – Sussiste.
Negli edifici in
condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture
funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano pertanto fra le parti di
questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro
interezza, ed anche se poste concretamente al servizio soltanto di talune delle
porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale
in virtù del dettato dell’articolo 1117 n. 1, c.c.
La circostanza che
l’ultima rampa di scale con il pianerottolo siano posti fra l’ultimo piano
dell’edificio e le relative soffitte sottotetto appartenenti ad un unico
proprietario e servano principalmente a mettere in comunicazione le considerate
porzioni dello stabile non rileva ai fini in discorso, avuto riguardo al dato
che la scala è, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e serve a tutti
i condomini di questo come strumento indispensabile per l’esercizio del
godimento della relativa copertura.