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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 9 marzo 2016, n. 4664, sez. VI – 2 civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Scala – Ultima rampa – A servizio di locale di proprietà esclusiva – Condominialità – Presunzione – Assenza di titolo contrario – Sussiste.
Negli edifici in condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano pertanto fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, ed anche se poste concretamente al servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale in virtù del dettato dell’articolo 1117 n. 1, c.c.
La circostanza che l’ultima rampa di scale con il pianerottolo siano posti fra l’ultimo piano dell’edificio e le relative soffitte sottotetto appartenenti ad un unico proprietario e servano principalmente a mettere in comunicazione le considerate porzioni dello stabile non rileva ai fini in discorso, avuto riguardo al dato che la scala è, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e serve a tutti i condomini di questo come strumento indispensabile per l’esercizio del godimento della relativa copertura.