COMUNIONE
DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO -
CONTRATTUALE - Clausole di servitù reciproca - Onere di specificità della
trascrizione - Sussistenza - Fondamento.
In
tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche
costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota
di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo
comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole
limitative.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1138, art. 2659, art. 2665
Massime
precedenti Conformi: N. 7515 del 1986