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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 31 luglio 2014, n. 17493, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - Clausole di servitù reciproca - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, art. 2659, art. 2665
Massime precedenti Conformi: N. 7515 del 1986