PARTI COMUNI - Lastrico solare - Prova contraria
data dal singolo condomino.
La
natura condominiale del lastrico solare, affermata dall'art. 1117 c.c., può
essere esclusa soltanto da uno specifico titolo in forma scritta, essendo
irrilevante che il singolo condomino non abbia accesso diretto al lastrico, se
questo riveste, anche a beneficio dell'unità immobiliare di quel condomino, la
naturale funzione di copertura del fabbricato comune. La presunzione di
comproprietà posta dall'art. 1117 c.c., che contiene un'elencazione non
tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di
comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali,
serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile,
venendo meno, in questi casi, presupposto per il riconoscimento di una
contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale
sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario.
(Nel
caso di specie, la Corte d'Appello ha osservato che negli atti di compravendita
è del tutto assente una riserva di proprietà esclusiva da parte della
venditrice; di contro, l'espressa indicazione contrattuale del trasferimento
della comproprietà di quanto per legge è comune tra i condomini di uno stesso
stabile ai sensi dell'art. 1117 c.c., dimostra che la ricorrente riteneva il
lastrico e lo stenditoio parti condominiali, tanto da non distinguere la loro
condizione giuridica da quella delle restanti parti comuni).