COMUNIONE
E CONDOMINIO – Regolamento.
In
tema di condominio negli edifici è nulla la clausola contenuta negli atti
d'acquisto con la quale il costruttore di un edificio, all'atto della cessione
della prima unità immobiliare - ed anche delle successive - si riserva di
redigere in futuro il regolamento condominiale. Il regolamento di condominio,
predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, è vincolante,
purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto così da far parte per
relationem del loro contenuto, solo per coloro che successivamente
acquistino le singole unità immobiliari, ma non per coloro che abbiano
acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento
stesso, ancorché nell'atto di acquisto sia posto a loro carico l'obbligo di
rispettare il regolamento da "redigersi" in futuro, mancando uno
schema definito, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti
nell'oggetto di negozio. In questa ultima ipotesi, il regolamento può vincolare
l'acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest'ultimo vi
presti adesione.