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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 11 aprile 2014, n. 8606, sez. II civile (vedi approfondimento in CNN Notizie del 18 aprile 2014)

COMUNIONE E CONDOMINIO – Regolamento.
In tema di condominio negli edifici è nulla la clausola contenuta negli atti d'acquisto con la quale il costruttore di un edificio, all'atto della cessione della prima unità immobiliare - ed anche delle successive - si riserva di redigere in futuro il regolamento condominiale. Il regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, è vincolante, purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto così da far parte per relationem del loro contenuto, solo per coloro che successivamente acquistino le singole unità immobiliari, ma non per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso, ancorché nell'atto di acquisto sia posto a loro carico l'obbligo di rispettare il regolamento da "redigersi" in futuro, mancando uno schema definito, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell'oggetto di negozio. In questa ultima ipotesi, il regolamento può vincolare l'acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest'ultimo vi presti adesione.