CONDOMINIO -
BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI - Sottotetto – Riserva di proprietà al
costruttore dell’edificio – Contratto preliminare di compravendita - Rilevanza.
In tema di
condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo,
determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi
comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e
funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune
o all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può
considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo
quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento
medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una
camera d'aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da
consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.