DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO -
CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - Cavedio - Nozione - Presunzione di
condominialità -Fondamento - Superamento - Limiti.
Il
cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni,
circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio
condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali
secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al regime giuridico
del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117,
n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta
dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal
fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella
specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità
particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e
normale del bene in favore dell'edificio condominiale.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1117
Massime
precedenti Conformi: N. 4350 del 2000
Massime
precedenti Vedi: N. 4625 del 1984