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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, ordinanza 2 marzo 2017, n. 5336, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI - Clausole - Compravendita - Limitazioni all'uso delle parti comuni - Condizioni.


Le pattuizioni, contenute nell'atto di acquisto di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale, che comportino restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle relative alle parti condominiali dell'edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, atteso che il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre di tali beni può essere convenzionalmente limitato soltanto in virtù di negozi che pongano in essere servitù reciproche, oneri reali o, quanto meno, obbligazioni propter rem. Ne consegue che devono ritenersi invalide quelle clausole che, con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali ed attribuiscano all'originario proprietario il diritto non sindacabile di apportare modifiche alle parti comuni, peraltro, come nella specie, ritenuto pure trasmissibile agli acquirenti dei singoli appartamenti.
(Di conseguenza è illegittima, e va riformata, la sentenza di merito con cui, accertato apposito atto notarile di compravendita e stante la realizzazione di opere sulle parti comuni da parte di altri soggetti acquirenti con atto posteriore, venga respinta la domanda volta alla rimozione delle stesse opere).