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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 14 giugno 2017, n. 14794, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Diritto a edificarvi – Mancata menzione nell’atto di trasferimento – Non sussiste.
Deve ritenersi legittima la condanna al ripristino dello stato dei luoghi pronunciata in danno del singolo condomino dopo i lavori di ampliamento della sua unità immobiliare, a nulla rilevando che in un risalente rogito l’originario dante causa avesse previsto un diritto a costruire su parti comuni laddove il successivo titolo d’acquisto del proprietario esclusivo non risulta idoneo a trasferire detto diritto, di natura personale, non potendosi ritenere superata la presunzione di condominialità per cortile e vano scale.
(Relativamente all’elencazione, esemplificativa e non tassativa, prevista dall’art. 1117 c.c. dei beni che si presumono comuni, la Cassazione ha qui precisato che tale presunzione non opera con riguardo ai beni che per le caratteristiche strutturali devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari).