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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 27 febbraio 2012, n. 2979, sez. II civile

Vendita immobiliare – Pagamento degli oneri condominiali – Accordo tra venditore e acquirente – Obbligo del venditore di saldare tutti i debiti prima della stipula – Riferimento anche a quelli anteriori al biennio – Legittimità – Esclusione – Responsabilità solidale limitata al biennio anteriore all’acquisto – Sussistenza.


In materia condominiale, la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione e non già l’articolo 1104 del codice civile, atteso che giusto il disposto dell’articolo 1139 del c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto, il citato articolo 63, specificamente lo regolano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104; Disp. Att. Cod. Civ. art. 63.
Massime precedenti Vedi: N. 16975 del 2005.