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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 24 ottobre 2013, n. 24125, sez. II civile

CONDOMINIO - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO - Natura contrattuale – Sottotetto – Accertamento – Diritto.


Deve ricordarsi che le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento ed alla destinazione di uso degli immobili in proprietà esclusiva dei singoli condomini, disposizioni che si risolvano nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti ed in quanto costituiscono oneri reali o servitù reciproche afferiscono immediatamente alla cosa, purché espressamente e chiaramente manifestate dal testo. Ne consegue che irrilevante è il condono relativo al sottotetto laddove il regolamento condominiale impone la maggioranza dei due terzi per il mutamento di destinazione d’uso degli immobili, dovendosi osservare che le conseguenze delle violazioni edilizie si sviluppano, infatti, su due piani ben distinti di rapporti giuridici, uno, pubblicistico, tra il soggetto costruttore e gli organi pubblici amministrativi preposti alla prevenzione e repressione degli illeciti, l'altro, privatistico, tra lo stesso soggetto e i titolari di diritti soggettivi che possono rimanere lesi dall'attività edificatrice del primo; pertanto, non interferendo tra loro i due ordini di rapporti, la previsione di attività di regolarizzazione delle opere attiene al punto di vista amministrativo, penale e fiscale, ovvero ai soli effetti dell'interesse pubblico, ma non pure ai fini privatistici, cosicché nelle controversie tra i privati, detta regolarizzazione non può incidere negativamente sui diritti dei terzi direttamente pregiudicati dalla attività edilizia in questione.