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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 22 novembre 2013, n. 26253, sez. II civile

CONDOMINIO - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI - Parcheggi – Presunzione di condominialità – Fattispecie


In assenza di volontà contraria, gli spazi destinati a parcheggio vengono a ricadere - per effetto del vincolo pertinenziale - fra le parti comuni di cui all’articolo 1117 c.c. In proposito, si ricorda che il diritto di condominio su un bene comune presuppone la relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione. Al fine di stabilire se dei beni siano stati o meno esclusi dal novero delle cose comuni previste dall’articolo 1117 c.c. ovvero se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui alla norma citata, va fatto riferimento esclusivamente all’atto costitutivo del condominio, e, quindi, al primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dell’originario unico proprietario dell’intero fabbricato comportante il frazionamento della proprietà dell’edificio: peraltro, da tale atto devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile elementi rivelatori della esclusione della condominialità del bene, non potendo tali beni successivamente essere sottratti alla loro destinazione comune.