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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 19 dicembre 2011, n. 27507, sez. II civile

Condominio - Divisione del condominio - Interventi necessari – Opere sul sistema di gestione delle acque pluviali – Modifica dello stato dei luoghi – Sussistenza – Esclusione – Fondamento.


Alla stregua di una corretta applicazione degli articoli 61 e 62 delle disposizioni attuative del codice civile l’autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio unicamente quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 c.c., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati soltanto dall’assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
(Ne consegue che non può essere escluso l’intervento dell’autorità giudiziaria per lo scioglimento laddove l’intervento necessario riguardi unicamente i sistemi di gestione delle acque pluviali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 e art. 62 disp. att.