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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 16 gennaio 2014, n. 820, sez. II civile

COMUNIONE E CONDOMINIO - Uso della cosa comune.


Sono legittime le clausole contenute nel regolamento di condominio che disciplinano l'uso della cosa comune purché, ex art. 1102 c.c., non si alteri la sua destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, mentre sono vietate le clausole che impongono sanzioni a carico dei trasgressori.
(Nella specie si faceva riferimento alla clausola regolamentare che permetteva al singolo condomino di parcheggiare solo una autovettura negli spazi condominiali adibiti a parcheggio e la stessa era da ritenere legittima nella misura in cui regolamentava l'utilizzo del bene comune da parte dei singoli proprietari).