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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 13 gennaio 2014, n. 466, sez. II civile

CONDOMINIO - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI - Facciata dell’edificio – Veranda all’ultimo piano sul lastrico di copertura di proprietà esclusiva – Menomazione estetica – Non sussiste.


In tema di veranda sul lastrico di copertura di proprietà esclusiva deve rilevarsi che si tratta di costruzione all’ultimo piano di comproprietà regolata dall’articolo 1127 c.c. e dunque normalmente consentita, tranne nei casi indicati dalla legge, cioè di pregiudizio statico ovvero di pregiudizio estetico, pregiudizio all’ariosità o alla luminosità, dovendosi escludere la sussistenza di fatti ostativi avuto riguardo alla struttura e alle dimensioni del fabbricato, all’entità e alle caratteristiche della veranda, da cui risulta che in realtà consiste in uno stenditoio, non destinato ad abitazione in quanto di modesta altezza, non potendo altresì ritenersi sussistente il pregiudizio dell’aspetto architettonico per il fatto puro e semplice dell’essere il manufatto realizzato in profilati metallici e con copertura a lastre prefabbricate nell’ambito di un edificio progettato in cemento armato.