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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 13 dicembre 2013, n. 27942, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - Lastrico solare - Nozione - Limiti - Torrini della gabbia scale e del locale ascensore - Inerenza al lastrico solare - Esclusione - Fondamento.


In tema di condominio negli edifici, per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura - tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non estesa a quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni. Ne consegue che non possono ricomprendersi nella nozione di lastrico solare i torrini della gabbia scale e del locale ascensore con la relativa copertura, i quali costituiscono distinti e autonomi manufatti di proprietà condominiale sopraelevati rispetto al piano di copertura del fabbricato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1 n. 1 e 1126
Massime precedenti Vedi: N. 3102 del 2005, N. 22466 del 2010