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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 8 maggio 2013, n. 10851, sez. VI - 2 civile

COMUNIONE ECONDOMINIO - Cose e servizi comuni di edifici - Autorimessa e parcheggio epertinenze condominiali in genere.


E' facoltà del contraente acquirente rivendicare un diritto reale d'usosolo per la parte di autorimesse condominiali che, secondo la proporzioneprevista dalla legge del 1967, è gravata da vincolo pertinenziale, fermarestando sia l'alienabilità separata delle eccedenze, sia la possibilità disottoporre appartamenti e garage a regimi contrattuali diversi, purché nellostabile venga garantita la destinazione ad autorimesse della porzioneimmobiliare a ciò progettualmente destinata.