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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 14 novembre 2013, n. 25647, sez. VI – 2 civile

COMUNIONE E CONDOMINIO - Cose e servizi comuni di edifici – Autorimessa, parcheggio e pertinenze condominiali.


Ove una costruzione sia realizzata in forza di un provvedimento che, prima di essere attuato, sia stato oggetto di una o più varianti, il titolo edificatorio deve ritenersi costituito non solo da quello originario, ma integrato dalle successive varianti, perfezionandosi con l'ultima delle stesse. Conseguentemente ove nelle more sia intervenuta una norma modificativa del regime urbanistico edilizio, l'attività edilizia non ancora intrapresa deve risultare conforme alla medesima norma, pena l'illegittimità dell'edificazione nella parte in cui non la osservi.
(Nella specie, relativa al diritto d'uso delle aree destinate a parcheggi, la Corte chiarisce come per la valutazione della illegittimità di un edificio, per mancato rispetto della disciplina imposta dall'art. 41-sexies della legge urbanistica n. 1150/1942, come introdotto dall'art. 18 legge n. 765/1967, occorra considerare il provvedimento di autorizzazione edilizio urbanistico, come modificato ed integrato dalle varianti ratione temporisintervenute).