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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 19 febbraio 2013, n. 4083, sez. VI - 2 civile

Condominio - Beni o servizi incomune fra condomini - Sottotetto – Proprietà comune – Fattispecie.


Deve ritenersi di proprietà condominiale e non esclusiva il sottotetto dell’edificio laddove nel titolo d’acquisto dell’unità immobiliare detti locali non risultano menzionati espressamente come destinati al servizio dell’alloggio sottostante come mere camere d’aria laddove invece nella descrizione della costruzione il sottotetto è indicato come piano autonomo del fabbricato e se ne può presumere la destinazione all’uso comune per la presenza nei locali del vano macchinadell’ascensore condominiale.
L’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex. Art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117