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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 6 febbraio 2014, n. 2729, sez. II civile

CONDOMINIO - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI - Parcheggi pertinenziali – Vincolo di destinazione – Elusione – Danno in re ipsa – Fondamento.


Di fronte alla violazione di norme pubblicistiche incidenti sul regime della proprietà privata, nel caso in esame, l’elusione del vincolo di destinazione dell’area di parcheggio edificata ai sensi dell’articolo 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 aggiunto dall’art. 18 della legge "ponte", la posizione del privato che subisce un danno è pur sempre posizione di diritto soggettivo, onde il danno segue al mancato godimento del bene, oggetto del diritto riconosciuto. Ne consegue che il danno arrecato al condominio ovvero ai singoli condomini dal costruttore e originario proprietario del fabbricato per il mancato uso degli spazi interni di parcheggio non necessita di altra e ulteriore dimostrazione perché, in re ipsa, collegato all’impossibilità, degli interessati di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavabile dall’utilizzazione dei garages di cui si dice e in relazione alla natura normalmente fruttifera di essi. In altri termini, il mancato godimento del bene, oggetto della controversia, integra gli estremi di un’ipotesi concreta, e non teorica, di danno. L’esistenza del danno può e deve prescindere anche dall’eventuale circostanza che la società costruttrice abbia posto correttamente a disposizione del condominio e dei condomini un altro spazio, un’area esterna al fabbricato, da adibire a posto auto, perché, comunque, detto spazio è un bene diverso e non assimilabile a quello cui gli interessati sono stati privati, rappresentato dallo spazio seminterrato destinato a garage.