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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 26 settembre 2017, n. 22364, sez. II civile

CONDOMINIO - Vendita di un appartamento – Pretesa di includere anche un box alienato ad altro condomino – Legittimità – Esclusione – Diritto solo a usare l’area destinata a parcheggio – Sussistenza.

 

Il vincolo di destinazione posto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26, comporta l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto al trasferimento della proprietà.

Ai condomini di un condominio nel quale siano stati rispettati i vincoli di destinazione a parcheggio spetta, qualora il costruttore venditore non ceda loro il diritto di proprietà rispettando le quote di competenza, il diritto reale d'uso indifferenziato sull'area vincolata. Quest'ultima è peraltro da individuare sulla base della concessione edilizia.