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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 24 marzo 2014, n. 6882, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Delibera – Società cooperativa edilizia - Discrezionalità dell'ente – Individuazione e delimitazione – Configurabilità – Limiti.


Le cooperative edilizie perseguono lo scopo di costruire alloggi e di assegnarli, prima in godimento e poi in proprietà individuale, ai soci. Per attuare questo oggetto sociale, la previsione di spazi destinati al godimento comune dei soci è più o meno necessitata dalla natura stessa del corpo di fabbrica realizzato e dall'applicazione ad esso dell'art. 1117 c.c. in tema di parti comuni dell'edificio; rientra in ogni caso nella discrezionalità dell'ente individuarli e delimitarli, e quindi ampliare o ridurre in maniera corrispondente aree e volumi destinati all'assegnazione in proprietà singola, contemperando fra loro gli interessi individuali e collettivi dei soci.