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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 24 marzo 2014, n. 6877, sez. II civile

CONDOMINIO - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - Diritto di abitazione – Soggetto obbligato – Accertamento


In caso di vendita dell’immobile con la clausola di nuda proprietà non è il nudo proprietario ma il venditore a rimanere obbligato per gli oneri condominiali ordinari, dovendosi escludere che si configuri alcuna ipotesi da risolversi alla luce dell'articolo 2644 c.c., per essere la scrittura privata di costituzione del diritto di abitazione opponibile al condominio, pur in assenza di prova dell'intervenuta trascrizione del diritto, sulla base della comunicazione di detto atto effettuata dallo stesso condomino venditore.