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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 13 dicembre 2013, n. 27942, sez. II civile

CONDOMINIO - Lastrico solare – Superficie terminale dell'edificio - Bene comune – Divieto – Legittimità.


Per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura-tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione ma che evidentemente non può estendersi a quelle opere ivi esistenti che, dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni.
(Nella specie, deve escludersi che nella nozione di lastrico solare possono essere ricompresi i torrini della gabbia delle scale e del locale ascensore con la relativa copertura, che certamente sono beni condominiali: si tratta di distinti e autonomi manufatti sopraelevati rispetto al piano di copertura del fabbricato. Inoltre, il divieto è indipendente dall'oggetto della riserva di proprietà del tetto a favore del costruttore e della sua successiva alienazione a favore degli acquirenti).