Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 10 dicembre 2013, n. 27582, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Uso più intenso – Esclusione – Asservimento a uso esclusivo – Sussiste.


Deve escludersi l’uso legittimo della cosa comune e affermarsi invece l’asservimento a uso esclusivo di uno dei comproprietari laddove l’intervento realizzato sulla terrazza comune consista in un palchetto-soletta, realizzato con l’abbattimento di un muro che crea l’accesso e risulta perfino chiuso da un cancello.
(In un contesto nel quale vi è contrasto in ordine alla proprietà di un bene a seguito di due successivi trasferimenti, al fine di individuare il legittimo proprietario, non è sufficiente invocare il mero dato testuale ma è necessario esaminare tutte le pattuizioni contenute nei negozi dispositivi, così da verificare la proprietà del bene anche in relazione all'assetto funzionale del bene stesso nell'ambito nel quale è inserito).