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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, ordinanza 14 settembre 2017, n. 21340, sez. VI -2 civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Terrazza a livello - Proprietà - Copertura dei piani sottostanti - Natura condominiale del bene - Complesso immobiliare suddiviso in due edifici - Condizioni.

 

Nella controversia fra due aventi causa dall'unico originario proprietario di un complesso immobiliare, poi suddiviso in due distinti condomìni, la proprietà di una terrazza a livello, svolgente funzione di copertura dei sottostanti piani di uno dei due edifici ed attigua ad un'unità immobiliare ricompresa nell'altro edificio condominiale, è da ritenersi oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari da essa coperte, a norma dell'art. 1117, n. 1), c.c., quale parte necessaria all'esistenza del fabbricato, salvo che non risulti dal titolo l'espressa disposizione o destinazione della proprietà superficiaria della terrazza in favore del proprietario del contiguo appartamento estraneo al condominio.