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Cassazione, sentenza 16 aprile 2012, n. 5972, sez. II civile

I) Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - Scioglimento della comunione legale - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione - Configurabilità - Appello sui soli capi relativi ad addebito, affidamento dei figli ed assegno di mantenimento - Rilevanza ai fini delle cessazione del regime di comunione legale - Esclusione - Mutamento di indirizzo giurisprudenziale - Applicabilità dei principi in materia di "overruling" - Esclusione - Fondamento.

In tema di regime patrimoniale della famiglia, lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il quale non è impedito dalla proposizione dell'appello con esclusivo riferimento all'addebito, all'affidamento dei figli ed all'assegno di mantenimento, importando esso acquiescenza alla parte autonoma della sentenza sulla separazione. Tale indirizzo interpretativo (inaugurato da Cass. S.U. n. 15279 del 4 dicembre 2001) non vale soltanto per il futuro, in quanto dal mutamento di esegesi sulla scindibilità della pronuncia sulla separazione dal capo riferito all'addebito, non derivano preclusioni o decadenze per la parte, il cui diritto di azione e difesa non è compromesso, onde non è applicabile il principio in tema di "overruling", secondo cui il mutamento della precedente interpretazione della Corte di cassazione su di una norma processuale non opera nei confronti della parte, che in detta interpretazione abbia incolpevolmente confidato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 150, 151, 177, 180, 184 e 191

Massime precedenti Vedi: N. 19447 del 2005, N. 324 del 2012

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15279 del 2001