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Cassazione, ordinanza 28 settembre 2015, n. 19204, sez. VI - 2 civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA - Beni destinati all'esercizio di impresa costituita "post nuptias" - Regime - Comunione "de residuo" ex art. 178 c.c. - Esclusione automatica e temporanea dal patrimonio coniugale - Fondamento - Meccanismo di cui all'art. 179, comma 2, c.c. - Inoperatività.

In tema di comunione legale, l'art. 168 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale "de residuo", ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179, comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo.