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Cassazione, sentenza 15 dicembre 2015, n. 25222, sez. III civile

COMODATO - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa al comodatario - Necessità - Sussistenza - Forme.

Il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa, per la quale tuttavia non è necessaria la "traditio" materiale quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione.