FAMIGLIA – SEPARAZIONE -
Assegnazione della casa – Comodato – Senza termine preciso – Limiti.
Il
coniuge affidatario dei figli minori, oppure maggiorenni ma non
autosufficienti, ove sia assegnatario della casa familiare, può opporre il
provvedimento di assegnazione al comodante, il quale pretenda il rilascio
dell’immobile, soltanto nel caso in cui il contratto sorto tra il comodante
stesso ed almeno uno dei due coniugi abbia previsto la destinazione del bene a
casa familiare.
Ne
consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato
dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in
assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile per
relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione
della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi
coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il
dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione
dell'immobile.