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Cassazione, ordinanza 20 novembre 2018, n. 29834, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Cessione del credito In favore del legale incaricato del recupero – Nullità – Sussiste

Il credito ha natura litigiosa benché non sia stata ancora incardinata una controversia davanti all’autorità giudiziaria dovendosi ritenere che la ratio legis dell’articolo 1261 c.c. sia diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati e l’estensione del divieto di cessione è coerente con il cumulo, nella stessa persona, della qualità di cessionario del credito e di legale incaricato del recupero del medesimo in sede giudiziaria. La Corte ha dunque confermato la sentenza di seconde cure che dichiarava invalida la cessione del credito da parte dell’assistito interpretando estensivamente l’art. 1261 c.c. in virtù della ratio volta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti coinvolti.