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* Cassazione, sentenza 20 dicembre 2016, n. 26328, sez. I civile

CONSUMATORI - Sovraindebitamento – Composizione della crisi – Creditori privilegiati – Soddisfazione integrale – Conseguenze.
E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Solo in questa ipotesi tassativa è consentito il soddisfacimento non integrale e ciò deve risultare dalla proposta con la relativa attestazione dell’organismo circa l’incapienza del bene oggetto di garanzia.
La regola applicabile è quella per la quale «i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.