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Cassazione, sentenza 4 marzo 2016, n. 4316, sez. II civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - Soggetto affetto da infermità psichica permanente - Incapacità nel periodo intermedio - Presunzione - Onere della prova contraria a carico della parte interessata - Contenuto - Fattispecie.
In tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, "iuris tantum", anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia.