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Cassazione, ordinanza 26 luglio 2018, n. 19866, sez. VI - 1 civile

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - Amministrazione di sostegno - Presupposti - Mancanza di necessità di gestione patrimoniale - Conseguenze - Sufficienza della sussistenza di esigenze di cura della sola persona - Fondamento. 

 

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l'istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire.