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Cassazione, ordinanza 7 agosto 2023, n. 24004, sez. I civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - Amministrazione di sostegno - Iniziativa promossa dal figlio interdetto - Legittimazione - Tutore dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Insussistenza – Fondamento.


In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 406 e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c., sia promosso a iniziativa del figlio interdetto dell'amministrando, il cui patrimonio costituisce l'unica fonte di sostentamento del primo, è legittimato all'azione il tutore dell'incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 374, n. 5 (ora 9), c.c. perché il ricorso persegue, oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all'assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell'incapace, in linea con la previsione di cui all'art. 374 c.c.