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Cassazione, ordinanza 28 dicembre 2023, n. 36176, sez. I civile

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Prodigalità - Nomina dell’amministratore di sostegno – Necessità di non privare il beneficiando della sua capacità giuridica.


L'amministrazione di sostegno può pronunciarsi nell'interesse del beneficiario anche in presenza dei presupposti di interdizione ed inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizza da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili, ad esempio frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi nel loro insieme.