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Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2023, n. 27691, sez. I civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - Amministrazione di sostegno - Differenza dall'interdizione - Capacità del beneficiario per quanto non oggetto di limitazione - Provvedimento che estende l'incapacità a contrarre matrimonio - Carattere decisorio su un diritto personalissimo - Impugnazione da parte dell'aspirante nubenda non parte del procedimento - Inammissibilità.


In tema di amministrazione di sostegno, il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità - differenziandosi in ciò la sua condizione giuridica da quella dell'interdetto - di talché non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti, quale quella di contrarre matrimonio che, tuttavia, se disposta dal giudice, non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'aspirante nubenda, attesa la natura personalissima del diritto in esame e l'estraneità di quest'ultima al relativo procedimento.