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Cassazione, ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29962, sez. I civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE Presupposti - Pregiudizio anche solo potenziale dell'incapace - Indizio della mala fede dell'altro contraente - Sussistenza - Differenza rispetto all'annullamento dell'atto unilaterale.


Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente; la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.