CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE
DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE -
Soggetto affetto da infermità psichica permanente - Incapacità nel periodo
intermedio - Presunzione - Onere della prova contraria a carico della parte
interessata - Contenuto - Fattispecie.
In tema di incapacità
naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile
grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi
nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, "iuris
tantum", anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la
validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una
fase di lucido intervallo o di remissione della patologia.