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Categoria: BENI

Cassazione, sentenza 17 ottobre 2016, n. 20892, sez. III civile

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA - Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Richiesta di restituzione per bisogno del comodante - Requisiti - Imprevedibilità ed urgenza - Deterioramento della condizione economica del comodante - Sufficienza - Fattispecie in tema di comodato di immobile sociale e successiva esclusione del comodatario dalla società. 
Ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene, lungi dall'essere grave, deve essere imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o ipotizzabili esclusivamente in astratto, sicché non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene, consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto fondata la domanda di rilascio anticipato di un bene immobile da parte di una società che, dopo averlo concesso in comodato ad un socio, per consentire allo stesso una più agevole frequentazione della vicina sede sociale, aveva inteso, poi, destinarlo, una volta cessato tale interesse per l'esclusione del comodatario dalla società, a sede di attività sociali).