BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE
DELLE) - Piani paesaggistici regionali - Aree classificate come "paesaggio
naturale" o "paesaggio naturale di continuità" - Esecuzione di
opere non autorizzate - Reato ex art. 181, comma primo, D.lgs. n.42 del 2004 -
Integrazione - Ragioni.
In
tema di tutela del paesaggio, integra il reato di cui all'art. 181, comma
primo, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'esecuzione di opere non autorizzate su
aree classificate dai piani paesaggistici regionali come "paesaggio
naturale" o "paesaggio naturale di continuità".
(In
motivazione, la Corte ha osservato che l'art. 143 del citato D.lgs., nel
ricomprendere espressamente tra i beni paesaggistici gli ulteriori immobili ed
aree per come specificamente individuati dai piani paesaggistici, conferisce
immediata efficacia vincolante alle norme regionali operanti tale
classificazione).