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Categoria: BENI

Cassazione, ordinanza 16 maggio 2018, n. 11970, sez. I civile

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Beni immobili - Vincolo pertinenziale - Requisiti - Accertamento da parte del giudice di merito - Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità – Condizioni - Fattispecie.

 

 

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al  medesimo  soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai     fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che  caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che talune serre agricole costituivano beni immobili posti a servizio di un fondo rustico, restando ad esso avvinte da vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c., siccome stabilmente ancorate al suolo e, quindi, destinate ad alterare durevolmente il territorio al pari di una qualsiasi altra edificazione).