Edilizia e urbanistica - Opere su beni paesaggistici
eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Trattamento
sanzionatorio - Casi in cui i lavori ricadono su immobili o aree che, per le
loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori. In via subordinata: Edilizia e urbanistica - Opere su
beni paesaggistici eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da
essa - Previsione che per determinate condotte, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004,
qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità
paesaggistica, non si applicano le pene di cui all'art. 44, lettera c), del
d.P.R. n. 380 del 2001.
La Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella
parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell’articolo 142 ed».
(Per i giudici della
Consulta il legislatore non solo ha invertito la risposta sanzionatoria,
punendo più gravemente le condotte incidenti su beni sottoposti a vincoli
puntuali rispetto a quelle incidenti su beni vincolati per legge, ma ha anche
delineato un complessivo trattamento sanzionatorio delle prime di gran lunga
più severo rispetto a quello riservato alle seconde. Ed infatti, i lavori
eseguiti sui beni vincolati in via provvedimentale senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa integrano sempre un delitto e sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni; mentre i lavori eseguiti sui
beni vincolati per legge integrano una contravvenzione e sono puniti con
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro, a meno
che non costituiscano, ai sensi dell’art. 181, comma 1-bis, lettera b), opere
di notevole impatto volumetrico, nel qual caso sono puniti alla stessa stregua
dei primi. Solo per i reati commessi su beni sottoposti a vincolo legale, poi,
operano, alle condizioni specificamente previste, le cause di non punibilità e
di estinzione del reato rispettivamente introdotte dai commi 1-ter e 1-quinquies).