Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: BENI CULTURALI

Cassazione, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2409, sez. I civile

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO - Beni culturali - Diritto di prelazione - Titolarità - Esercizio del diritto - Termine - Decorrenza.
In forza delle disposizioni di cui agli artt. 58, 59 e 60 del d.lgs. n. 490 del 1999, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è titolare della potestà di prelazione in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei beni culturali, mentre la Sovraintendenza è un semplice tramite per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e consultive, ed il termine per esercitare tale potestà decorre dalla formale conoscenza dell'atto di alienazione mediante proposizione della denunzia prevista dal citato art. 58, restando irrilevante qualsiasi fonte di conoscenza alternativa alla presentazione della denunzia stessa.