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Categoria: ATTO NOTORIO

Cassazione, ordinanza 29 settembre 2017, n. 22903, sez. II civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - Atto notarile di compravendita - Efficacia probatoria fino a querela di falso - Limiti – Dichiarazioni rese dalle parti ed attestate dal notaio - Configurabilità – Esclusione - Fattispecie.

 

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell’avvenuto pagamento del prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipula, fosse dotata di fede privilegiata - e superabile, pertanto, solo con la proposizione di querela di falso - in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamento, nonché delle modalità di sua esecuzione).