ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI -
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - COSTITUZIONE -
ATTO COSTITUTIVO Atto pubblico costitutivo di fondazione - Natura - Atto di
donazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Presenza di testimoni -
Necessità - Esclusione.
L'atto
pubblico costitutivo di una fondazione, ai sensi dell'art. 14 c.c., avendo
struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella
destinazione di beni per lo svolgimento in forma organizzata dello scopo
statutario, non dà luogo ad un atto di donazione e non rientra, pertanto, fra
gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli
effetti dell'art. 48 della l. n. 89 del 1913, nella formulazione antecedente
alla sostituzione operata dalla l. n. 246 del 2005.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI -
FONDAZIONI - IN GENERE Interpretazione dello statuto di fondazione costituita
per accettare l’eredità devoluta in proprio favore - Sindacabilità in
cassazione - Limiti - Fondamento.
L’interpretazione
dello statuto di una fondazione istituita per accettare un'eredità, onde
accertarne la conformità dello scopo a quello indicato dal testatore che l’ha
istituita erede e verificare, pertanto, l'integrale rispetto della volontà
dello stesso, va condotta - trattandosi di un atto negoziale espressione di
autonomia privata, non partecipe della natura del provvedimento di
riconoscimento della personalità giuridica - alla stregua dei criteri indicati
dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di un accertamento di fatto rimesso al
giudice di merito, sindacabile in cassazione entro i limiti di cui all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dei citati
canoni di ermeneutica contrattuale.