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Categoria: ASSOCIAZIONI

Cassazione, sentenza 4 luglio 2017, n. 16409, sez. II civile

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO Atto pubblico costitutivo di fondazione - Natura - Atto di donazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Presenza di testimoni - Necessità - Esclusione.
L'atto pubblico costitutivo di una fondazione, ai sensi dell'art. 14 c.c., avendo struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento in forma organizzata dello scopo statutario, non dà luogo ad un atto di donazione e non rientra, pertanto, fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti dell'art. 48 della l. n. 89 del 1913, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla l. n. 246 del 2005.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - FONDAZIONI - IN GENERE Interpretazione dello statuto di fondazione costituita per accettare l’eredità devoluta in proprio favore - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.
L’interpretazione dello statuto di una fondazione istituita per accettare un'eredità, onde accertarne la conformità dello scopo a quello indicato dal testatore che l’ha istituita erede e verificare, pertanto, l'integrale rispetto della volontà dello stesso, va condotta - trattandosi di un atto negoziale espressione di autonomia privata, non partecipe della natura del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica - alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale.