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Categoria: ASSOCIAZIONI

Cassazione, ordinanza 4 giugno 2018, n. 14247, sez. I civile

ENTI E BENI ECCLESIASTICI - Capacità giuridica.

 

 

Secondo lo Stato italiano è riconosciuta «la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede  in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione    o di culto» ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. 121/1985. Anche gli enti non riconosciuti dallo Stato non per questo non sono soggetti di diritto per l'ordinamento statuale, assumendo la natura di enti di   fatto con conseguente applicazione - secondo la dottrina maggioritaria - delle norme di diritto comune: tale affermazione, invero, è in linea con l'osservazione delle Sezioni Unite, che, pur negando la qualità dell'ente ecclesiastico come ente pubblico nell'ordinamento italiano sia  nel  regime previgente alle modificazioni del Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica sia nel regime attuale, hanno ritenuto che "il riconoscimento della personalità giuridica concerne anche le associazioni e le fondazioni private (art. 12 c.c.)”.