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Categoria: AMMINISTRAZIONE

* Cassazione, ordinanza 4 febbraio 2014, n. 2364, sez. VI- 1 civile ​

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Soggetti.
In materia di amministrazione di sostegno la persona che, ex art. 404 c.c., si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, può essere assistita da una amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. A tal fine il giudice è tenuto a valutare l'incidenza dell'infermità sulla capacità del soggetto di gestire i propri interessi.