Amministrazione
di sostegno - Nomina – Giudice tutelare territorialmente competente - Residenza
dell’amministratore diversa da quella del beneficiato – Esclusione.
Nel
caso di mutamento di residenza o di domicilio del beneficiario
dell’amministratore di sostegno si deve escludere l’applicazione analogica
della regola contenuta nell’art. 343 c.c., che prevede il trasferimento della
tutela con decreto del Tribunale, “se il tutore è domicilialo o trasferisce il
domicilio in altro mandamento”. L’ipotesi del mutamento della residenza o del
domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente
dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base
alla clausola “rebus sic stantibus” e quindi, come espressamente prevede l’art.
407 c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d’ufficio, in ogni
tempo. Ne consegue che anche nell’ambito dell’esercizio di tali poteri il
giudice tutelare deve, soprattutto nei casi in cui si verifichino contrasti fra
l’amministratore e il beneficiario, tener conto dell’interesse, dei bisogni e
delle richieste del secondo (articoli 410 e 411 c.c.): l’esigenza di
interloquire con il beneficiario stesso verrebbe a essere gravemente frustrata
dalla sua permanenza in località estranea al circondario del tribunale. Dunque
è di competenza del giudice anche il mutamento di residenza o di domicilio del
beneficiario, così come costituisce il presupposto della competenza
territoriale in relazione alla nomina dell’amministratore di sostegno, deve
presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai
provvedimenti successivi da adottarsi nell’ambito dell’amministrazione di
sostegno, analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell’ambito della
revisione delle condizioni delle separazioni personali dei coniugi, nelle quali
assume rilievo, ai sensi del novellato art. 710 c.p.c., il luogo di residenza
del minore.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art.343
Massime
precedenti Vedi: N. 23743/2007