Amministrazione
di sostegno - Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno - Scelta
dell'amministratore.
In
tema di amministrazione di sostegno, deve essere scelto come amministratore di
sostegno il soggetto che assicuri al massimo la cura degli interessi del
beneficiario: a norma dell'art. 408, ultimo comma, c.c., pertanto, il giudice
tutelare può anche nominare un soggetto diverso dai familiari
dell'amministrato, ove sussistano gravi motivi. E' evidente che la designazione
della persona indicata dallo stesso beneficiario - particolarmente quando, come
nella specie, questi abbia espressamente manifestato la propria volontà di non
essere assistito dai propri familiari ed il proprio assenso alla scelta in via
definitiva dell'amministratore provvisorio, già "collaudato" contiene
in sé una intensa carica sintomatica della valorizzazione degli interessi della
persona beneficiata, quanto meno sotto il profilo della agevolazione della
creazione di un rapporto sereno con l'amministratore. Né rileva in contrario la
circostanza della incapacità del beneficiario: resta ferma, al riguardo, la
considerazione già svolta, secondo la quale l'amministrazione di sostegno non
presuppone necessariamente uno stato di totale incapacità di intendere e di
volere di costui, mentre una diminuita capacità non comporta la esclusione della
genuinità della scelta del soggetto al quale affidarsi.