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Categoria: AMMINISTRAZIONE

TAR Puglia - Lecce, sentenza 4 giugno 2021, n. 875, sez. II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Accesso agli atti - Ordini professionali - Esame dei documenti - Estrazione di copia - Esercizio del diritto - Modalità congiunte Sussiste.

Non è revocabile in dubbio che la disciplina in materia di accesso agli atti contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 sia applicabile anche agli ordini professionali, ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà di natura pubblicistica, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, quelle certificative e disciplinari; la situazione ‘giuridicamente rilevante’ a tutela della quale è attribuito il diritto di accesso, ha connotati diversi e più ampi rispetto a quelli che caratterizzano l’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo e di interesse legittimo; conseguentemente la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali reclamati abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita distinto rispetto alla situazione che legittima all’impugnativa dell’atto.

(Ne consegue che il consigliere dell’Ordine ha diritto a ottenere entro trenta giorni in copia i documenti esistenti in “bozze ed allegati da discutere in sede consiliare”, non essendo sufficiente la consultazione in segreteria, giacché l’esame e l’estrazione di copia sono previste come modalità congiunte dell’esercizio del diritto).